PIQUADRO ACQUISISCE MAISON LANCEL

Piquadro S.p.A. comunica che è stato sottoscritto il contratto per la compravendita ed è stata perfezionata l’acquisizione di Lancel International S.A. (“Lancel International”) – società di diritto svizzero, interamente controllata dal Gruppo Richemont, proprietaria del marchio “Lancel”, che detiene il 99,9958% del capitale della società di diritto francese Lancel Sogedi S.A. e delle società di diritto spagnolo e italiano che gestiscono le boutiques Lancel presenti in tali Paesi (Lancel International e le società da questa controllate “Gruppo Lancel”).
La Maison Lancel, con sede a Parigi e fondata nel 1876, crea e distribuisce pelletteria di lusso di qualità, eleganti regali e accessori per uomo e donna. La Maison ha sviluppato una rete selettiva di 60 negozi a gestione diretta e 11 in franchising. Attraverso la sua rete di vendita al dettaglio e all’ingrosso, Lancel è presente in 39 countries, tra cui la Cina. Nell’esercizio chiuso al 31 March 2018, il Gruppo Lancel ha realizzato un fatturato di circa 53 milioni di Euro e ha registrato un EBITDA negativo di circa 23 million. Alla data di perfezionamento dell’acquisizione, il Gruppo Lancel presenta una posizione finanziaria netta positiva di circa 41 million, con risorse finanziarie sufficienti per supportare l’attività del Gruppo, una struttura di costi operativi annuali significativamente ridotta per effetto di azioni già adottate da Richemont nonché un patrimonio netto stimato di circa 36 million.
Quale prezzo per l’acquisizione, Richemont riceverà una quota degli utili realizzati dal Gruppo Lancel nei dieci anni successivi al closing; la quota complessiva di utili che potrà essere destinata a Richemont in base a tale meccanismo non potrà eccedere i 35 million.
Le informazioni finanziarie sopra indicate costituiscono una stima, redatta su base proforma, del Gruppo Lancel mediante l’aggregazione dei risultati e della situazione finanziaria delle singole società. Si precisa che Piquadro S.p.A. pubblicherà un Documento Informativo, in ossequio all’art. 71 del Regolamento CONSOB n. 11971/99 come di volta in volta modificato, nei termini di legge.

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